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PERDITA DI POSSESSO

La Perdita di Possesso è l’annotazione presso il PRA della indisponibilità di un veicolo.

L’avvenuta annotazione della perdita di possesso comporta la cessazione dell’obbligo del pagamento del bollo a partire dal periodo tributario successivo a quello in cui è stata registrata l’annotazione.

Non comporta invece modifiche all’intestazione del veicolo, che continua ad essere registrato al PRA a nome dello stesso soggetto.

Chi può richiederla

La perdita di possesso può essere richiesta dall’intestatario del veicolo oppure da un legale rappresentante, nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un soggetto giuridico.

Può essere richiesta anche da uno solo degli intestatari, nel caso in cui il veicolo sia cointestato (ma non se viene fatta richiesta con dichiarazione sostitutiva).

La perdita di possesso può essere richiesta anche dagli eredi dell’intestatario, dal procuratore legale e dal curatore fallimentare.

PERDITA DI POSSESSO PER FURTO
In caso di furto o rapina, per annotare la perdita di possesso è necessario presentare al PRA la denuncia/querela resa alle autorità competenti, in originale o in copia conforme (o dichiarata conforme) o una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.

In caso di furto o rapina avvenuto all’estero, la denuncia (eventualmente sporta ad un’autorità straniera) dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero e alla stessa dovrà essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare competente o da un traduttore ufficiale.

In caso di perdita di possesso per furto l’obbligo di corrispondere il bollo auto cessa dal momento della data di presentazione della denuncia alle autorità competenti.

Documentazione necessaria per la perdita di possesso per furto

Per la richiesta di annotazione di perdita di possesso in caso di furto sono necessari:

  • la denuncia di furto in originale o in copia conforme all’originale oppure dichiarazione sostitutiva di resa denuncia del furto;
  • il Certificato di Proprietà nel caso in cui si sia in possesso della vecchia versione cartacea oppure la ricevuta del Certificato di Proprietà Digitale (nel caso in cui il Certificato di Proprietà fosse stato smarrito, va presentata anche la relativa denuncia di smarrimento);
  • documento di identità dell’intestatario del veicolo;
  • in caso di presentazione della pratica da parte di un delegato, va presentato il documento di identità del delegato e la delega alla presentazione della pratica.

PERDITA DI POSSESSO DEL VEICOLO PER ALTRI MOTIVI
La perdita di possesso può avere altre motivazioni, ognuna delle quali comporta una procedura e della documentazione da produrre.

a) Perdita di possesso per appropriazione indebita

In base all’articolo 646 del Codice Penale ci si trova di fronte ad un’appropriazione indebita quando un soggetto si appropria della cosa mobile altrui di cui si trovi in possesso, a qualsiasi titolo, per trarre un ingiusto profitto per sé stesso o per altri. Ad esempio, quando un veicolo intestato ad una società di leasing non viene riconsegnato dal locatario alla scadenza prevista né viene riscattato è un’appropriazione indebita.
In caso di appropriazione indebita, per annotare la perdita di possesso devi presentare al PRA:

  • la denuncia/querela resa alle autorità competenti, in originale o in copia conforme o dichiarata conforme
    oppure;
  • la dichiarazioni sostitutiva di perdita di possesso, ugualmente ammessa dal PRA.

Dal periodo successivo alla data di presentazione della denuncia/querela non hai più l’obbligo di pagare il bollo auto. In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva di perdita di possesso, tale obbligo decade alla data di presentazione al PRA della perdita di possesso.

b) Perdita di possesso per truffa

Secondo l’articolo 640 del Codice penale si verifica una truffa quando un soggetto induce qualcuno in errore, con un artifizio o un raggiro, per procurare a sé stesso o ad altri un ingiusto profitto, provocando danno ad altri. Nel nostro caso, si verifica una perdita di possesso per truffa quando un soggetto che vende il suo veicolo viene pagato con assegni rubati, falsi o scoperti.

Se ti trovi in una situazione di questo tipo, se l’atto di vendita è stato già trascritto al PRA, puoi chiedere l’annotazione di perdita di possesso solo presentando un provvedimento dell’autorità giudiziaria che annulla la vendita o che dispone la restituzione del veicolo a te venditore in qualità di legittimo proprietario.

Nel caso in cui l’atto di vendita non sia stato ancora trascritto al PRA, in qualità di venditore vittima della truffa puoi chiedere l’annotazione di una perdita di possesso allegando la denuncia/querela resa alle autorità competenti.

L’obbligo di corrispondere il bollo auto in caso di perdita di possesso per truffa decade dal periodo successivo alla data di presentazione della denuncia/querela.

c) Perdita di possesso per fallimento, fermo amministrativo, sequestro, pignoramento, confisca penale, requisizione

In alcuni casi a determinare l’indisponibilità del veicolo per il suo intestatario è l’emissione di un provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione come nel caso di fallimento, confisca, sequestro penale o giudiziario, pignoramento del veicolo.

Alcune volte il provvedimento viene iscritto al PRA dalle autorità competenti, ma non sempre. Quando il provvedimento non viene iscritto d’ufficio, l’intestatario del veicolo deve chiedere l’annotazione della perdita di possesso allegando il provvedimento che lo riguarda, in originale, in copia conforme o in copia dichiarata conforme.

In caso di perdita di possesso per fallimento, persiste l’obbligo di corrispondere il bollo auto, a meno che la singola Regione non abbia previsto espressamente l’esonero dal pagamento del bollo.

In caso di perdita di possesso per fermo amministrativo, si interrompe l’obbligo tributario tranne che nelle seguenti regioni: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Provincia autonoma di Bolzano.

Per tutti gli altri casi sopra citati l’obbligo cessa dal periodo successivo alla data di emissione del provvedimento.

NB: L’annotazione della perdita di possesso per sequestro può essere richiesta solo nel caso in cui dal provvedimento risulti la non utilizzabilità del veicolo. Il solo sequestro della carta di circolazione non consente l’annotazione della perdita di possesso.





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