Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
<< Prec ::

RILASCIO E RINNOVO CONTO PROPRIO

TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO
Il Trasporto di Merci in Conto Proprio consiste nell’attività di trasporto di cose eseguito da persone fisiche o persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie dell’attività.
In più devono concorrere certe condizioni:

  • il trasporto deve avvenire con un veicolo di proprietà o in usufrutto, acquistato con patto di riservato dominio o preso in locazione con facoltà di compera (leasing);
  • il veicolo deve essere guidato personalmente dal proprietario o da un suo dipendente;
  • il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente e deve rappresentare solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale svolta dall’impresa;
  • le merci trasportate devono essere di proprietà di chi effettua il trasporto o devono essere da questi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate o migliorate in conformità all'attività principale o siano da lui tenute in deposito o in custodia;
  • le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche devono avere stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa;
  • i costi dell'attività di trasporto non devono costituire la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa;
  • il titolare della licenza deve essere in possesso del requisito morale previsto dalla legge 575/65 "Disposizioni contro la mafia".

La licenza per Trasporto Merci Conto Proprio

Per esercitare la professione di Autotrasportatore di merci in Conto Proprio devi possedere obbligatoriamente un’apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, competente per territorio, a cui va indirizzata la domanda di rilascio.

Solo nel caso di autotrasporto di cose in Conto Proprio con un autoveicolo fino a 6 tonnellate di massa complessiva non è obbligatorio il possesso della licenza. E’ pur vero che nel caso di autoveicoli di portata superiore alle 3 tonnellate, il rilascio della licenza è soggetto al parere dell'apposita Commissione consultiva per l'autotrasporto di cose in conto proprio, gestita dalla Provincia, e alla presentazione di idonea documentazione.

I documenti forniti dovranno infatti dimostrare che le esigenze del richiedente, e l'attività svolta, giustifichino l'impiego del veicolo del tipo e della portata indicati.

Nella licenza vengono anche indicate le merci o le classi di merci che possono essere trasportate. Questa indicazione è necessaria e tassativa poiché il trasporto di cose non comprese nella licenza è considerato trasporto abusivo.

La licenza, infine, è nominativa: se il veicolo viene ceduto, bisogna richiedere il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo intestatario.

Nel caso di immatricolazione del veicolo, dovrai presentare la licenza all'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile).

La licenza ti verrà rilasciata per ogni singolo veicolo e ti verrà concessa entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione dell'intera documentazione richiesta.

Potrai ottenere una licenza provvisoria non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi per le imprese di nuova costituzione, a patto che tu fornisca la documentazione essenziale che provi l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli, in quanto impossibilitati a dichiarare il conto economico dell'impresa stessa, essendo appunto di nuova costituzione.

Successivamente, entro la data di scadenza della licenza provvisoria, dovrai presentare istanza di rilascio di licenza definitiva corredandola con la documentazione richiesta.

Dopo il rilascio della prima licenza, seguirà l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di merci in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale.





<< Prec ::
Questo sito è un prodotto Software Point