Il passaggio di proprietà è la procedura con la quale si trascrive nei pubblici registri, la titolarità di un veicolo trasferendola da un soggetto ad un altro.
L' AGENZIA CAMINITI effettua il Passaggio di Proprietà in tempo reale,
poiché è abilitata ad operare come Sportello Telematico dell’Automobilista, quindi rilascia il nuovo documento unico (Carta di Circolazione) che attesta la proprieta del veicolo, in modo da permettere al cliente di poter stipulare il contratto assicurativo garantendo così un servizio veloce ed efficiente.
La documentazione da presentare è la seguente:
Da parte del venditore:
Da parte dell'acquirente:
NOTA BENE: Prima di effettuare un trasferimento di proprietà è consigliabile richiedere la VISURA PRA del veicolo, che si effettua in sede in pochi minuti, per evitare di non incorrere in fermi amministrativi ed altro.
Nel caso di Trasferimento di Proprietà di un Ciclomotore non occorre il certificato di Proprietà, inoltre con il trasfermiento viene consegnato oltre al libretto di cicolazione la nuova targa, a 6 caratteri alfanumerici.
L’immatricolazione, nell’ambito dei trasporti, è una procedura telematica che abilita il veicolo alla circolazione su strada.
All’atto di acquisto di un veicolo nuovo, viene avviata la pratica di immatricolazione, procedura attraverso la quale viene assegnata una targa al veicolo iscritto per la prima volta negli archivi pubblici. Al momento, i registri per i veicoli sono due: l’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) gestito dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri e il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) gestito dall’ACI.
La documentazione da presentare è la seguente:
La Reimmatricolazione (e il seguente rinnovo di iscrizione) è necessaria nel caso in cui vengano smarrite, sottratte o danneggiate in maniera irreparabile le targhe del tuo veicolo. La pratica di reimmatricolazione deve essere effettuata anche se ad essere danneggiata è solo una delle targhe.
Di seguito un elenco delle cause più comuni:
In caso di furto di una o entrambe le targhe devi presentare denuncia agli organi di polizia entro 48 ore dalla constatazione. Con la denuncia in mano potrai circolare con delle targhe provvisorie fino al momento della reimmatricolazione. Trascorsi 15 giorni dalla denuncia, senza che le targhe siano state ritrovate, dovrai richiedere la reimmatricolazione del veicolo. La nostra agenzia di pratiche auto ti rilascerà nuove targhe, Carta di Circolazione e la ricevuta del Certificato di Proprietà Digitale emesso.
Documentazione necessaria:
Per il Duplicato della carta di circolazione:
La Perdita di Possesso è l’annotazione presso il PRA della indisponibilità di un veicolo.
L’avvenuta annotazione della perdita di possesso comporta la cessazione dell’obbligo del pagamento del bollo a partire dal periodo tributario successivo a quello in cui è stata registrata l’annotazione.
Non comporta invece modifiche all’intestazione del veicolo, che continua ad essere registrato al PRA a nome dello stesso soggetto.
Chi può richiederla
La perdita di possesso può essere richiesta dall’intestatario del veicolo oppure da un legale rappresentante, nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un soggetto giuridico.
Può essere richiesta anche da uno solo degli intestatari, nel caso in cui il veicolo sia cointestato (ma non se viene fatta richiesta con dichiarazione sostitutiva).
La perdita di possesso può essere richiesta anche dagli eredi dell’intestatario, dal procuratore legale e dal curatore fallimentare.
PERDITA DI POSSESSO PER FURTO
In caso di furto o rapina, per annotare la perdita di possesso è necessario presentare al PRA la denuncia/querela resa alle autorità competenti, in originale o in copia conforme (o dichiarata conforme) o una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.
In caso di furto o rapina avvenuto all’estero, la denuncia (eventualmente sporta ad un’autorità straniera) dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero e alla stessa dovrà essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare competente o da un traduttore ufficiale.
In caso di perdita di possesso per furto l’obbligo di corrispondere il bollo auto cessa dal momento della data di presentazione della denuncia alle autorità competenti.
Documentazione necessaria per la perdita di possesso per furto
Per la richiesta di annotazione di perdita di possesso in caso di furto sono necessari:
PERDITA DI POSSESSO DEL VEICOLO PER ALTRI MOTIVI
La perdita di possesso può avere altre motivazioni, ognuna delle quali comporta una procedura e della documentazione da produrre.
a) Perdita di possesso per appropriazione indebita
In base all’articolo 646 del Codice Penale ci si trova di fronte ad un’appropriazione indebita quando un soggetto si appropria della cosa mobile altrui di cui si trovi in possesso, a qualsiasi titolo, per trarre un ingiusto profitto per sé stesso o per altri. Ad esempio, quando un veicolo intestato ad una società di leasing non viene riconsegnato dal locatario alla scadenza prevista né viene riscattato è un’appropriazione indebita.
In caso di appropriazione indebita, per annotare la perdita di possesso devi presentare al PRA:
Dal periodo successivo alla data di presentazione della denuncia/querela non hai più l’obbligo di pagare il bollo auto. In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva di perdita di possesso, tale obbligo decade alla data di presentazione al PRA della perdita di possesso.
b) Perdita di possesso per truffa
Secondo l’articolo 640 del Codice penale si verifica una truffa quando un soggetto induce qualcuno in errore, con un artifizio o un raggiro, per procurare a sé stesso o ad altri un ingiusto profitto, provocando danno ad altri. Nel nostro caso, si verifica una perdita di possesso per truffa quando un soggetto che vende il suo veicolo viene pagato con assegni rubati, falsi o scoperti.
Se ti trovi in una situazione di questo tipo, se l’atto di vendita è stato già trascritto al PRA, puoi chiedere l’annotazione di perdita di possesso solo presentando un provvedimento dell’autorità giudiziaria che annulla la vendita o che dispone la restituzione del veicolo a te venditore in qualità di legittimo proprietario.
Nel caso in cui l’atto di vendita non sia stato ancora trascritto al PRA, in qualità di venditore vittima della truffa puoi chiedere l’annotazione di una perdita di possesso allegando la denuncia/querela resa alle autorità competenti.
L’obbligo di corrispondere il bollo auto in caso di perdita di possesso per truffa decade dal periodo successivo alla data di presentazione della denuncia/querela.
c) Perdita di possesso per fallimento, fermo amministrativo, sequestro, pignoramento, confisca penale, requisizione
In alcuni casi a determinare l’indisponibilità del veicolo per il suo intestatario è l’emissione di un provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione come nel caso di fallimento, confisca, sequestro penale o giudiziario, pignoramento del veicolo.
Alcune volte il provvedimento viene iscritto al PRA dalle autorità competenti, ma non sempre. Quando il provvedimento non viene iscritto d’ufficio, l’intestatario del veicolo deve chiedere l’annotazione della perdita di possesso allegando il provvedimento che lo riguarda, in originale, in copia conforme o in copia dichiarata conforme.
In caso di perdita di possesso per fallimento, persiste l’obbligo di corrispondere il bollo auto, a meno che la singola Regione non abbia previsto espressamente l’esonero dal pagamento del bollo.
In caso di perdita di possesso per fermo amministrativo, si interrompe l’obbligo tributario tranne che nelle seguenti regioni: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Provincia autonoma di Bolzano.
Per tutti gli altri casi sopra citati l’obbligo cessa dal periodo successivo alla data di emissione del provvedimento.
NB: L’annotazione della perdita di possesso per sequestro può essere richiesta solo nel caso in cui dal provvedimento risulti la non utilizzabilità del veicolo. Il solo sequestro della carta di circolazione non consente l’annotazione della perdita di possesso.
Collaudo d'installazione del gancio di traino;
Sono necessari il certificato d'origine del gancio e la dichiarazione dei lavori del montaggio dello stesso. Superato il collaudo viene rilasciato un tagliando adesivo da apporre sulla carta di circolazione.
Collaudo d'installazione carrello appendice;
Il carrello appendice viene considerato parte integrante del veicolo su cui è installato. Quindi, in seguito a visita e prova, verrà aggiornata la carta di circolazione del veicolo trainante.
N.B. Nel caso si tratti di carrello usato, il vecchio proprietario del carrello deve effettuare un duplicato della carta di circolazione per la cancellazione del carrello dalla stessa.
Collaudo per trasformazioni;
Qualsiasi trasformazione strutturale del veicolo deve essere preventivamente sottoposta ad accettazione da parte dell'ufficio trasformazioni del Dipartimento dei trasporti terrestri. Al modello 2119 va allegata la dichiarazione lavori dell'allestitore e il certificato di origine del componente da installare e carta di circolazione. La pratica è soggetta a duplicato della carta di circolazione.
Tutti i ciclomotori (comunemente detti “motorini” o “cinquantini” perché possono avere massimo 50 cc di cilindrata se hanno motore termico) devono essere dotati di certificato di circolazione e di targa a 6 caratteri, disposizioni introdotte dalla legge 120 del 2010.
A differenza del certificato di idoneità tecnica, precedentemente utilizzato, il certificato di circolazione è nominativo e riporta, per l'appunto, il nome del proprietario.
Allo stesso modo, la targa per i ciclomotori è personale ed è abbinata ad una persona fisica o giuridica. La targa non può essere ceduta a terzi e deve seguire il proprietario. In caso di vendita di un motorino usato, il vecchio proprietario dovrà trattenere la targa ed eventualmente utilizzarla su un altro motorino, al quale verrà collegata amministrativamente tramite la stampa di un nuovo certificato di circolazione.
L’acquirente, invece, dovrà richiedere una nuova targa o usarne una di sua proprietà, purché non sia già associata ad altro ciclomotore.
Se possiedi più ciclomotori circolanti, devi avere una targa e un certificato di circolazione per ciascuno di essi. La legge vieta, infatti, di trasferire la stessa targa da un veicolo ad un altro, anche se dello stesso proprietario, se prima non viene dissociata da uno (procedura di “sospensione”) e poi associata all’altro (procedura di “immatricolazione”).
TRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO
Il Trasporto di Merci in Conto Proprio consiste nell’attività di trasporto di cose eseguito da persone fisiche o persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie dell’attività.
In più devono concorrere certe condizioni:
La licenza per Trasporto Merci Conto Proprio
Per esercitare la professione di Autotrasportatore di merci in Conto Proprio devi possedere obbligatoriamente un’apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, competente per territorio, a cui va indirizzata la domanda di rilascio.
Solo nel caso di autotrasporto di cose in Conto Proprio con un autoveicolo fino a 6 tonnellate di massa complessiva non è obbligatorio il possesso della licenza. E’ pur vero che nel caso di autoveicoli di portata superiore alle 3 tonnellate, il rilascio della licenza è soggetto al parere dell'apposita Commissione consultiva per l'autotrasporto di cose in conto proprio, gestita dalla Provincia, e alla presentazione di idonea documentazione.
I documenti forniti dovranno infatti dimostrare che le esigenze del richiedente, e l'attività svolta, giustifichino l'impiego del veicolo del tipo e della portata indicati.
Nella licenza vengono anche indicate le merci o le classi di merci che possono essere trasportate. Questa indicazione è necessaria e tassativa poiché il trasporto di cose non comprese nella licenza è considerato trasporto abusivo.
La licenza, infine, è nominativa: se il veicolo viene ceduto, bisogna richiedere il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo intestatario.
Nel caso di immatricolazione del veicolo, dovrai presentare la licenza all'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile).
La licenza ti verrà rilasciata per ogni singolo veicolo e ti verrà concessa entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione dell'intera documentazione richiesta.
Potrai ottenere una licenza provvisoria non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi per le imprese di nuova costituzione, a patto che tu fornisca la documentazione essenziale che provi l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli, in quanto impossibilitati a dichiarare il conto economico dell'impresa stessa, essendo appunto di nuova costituzione.
Successivamente, entro la data di scadenza della licenza provvisoria, dovrai presentare istanza di rilascio di licenza definitiva corredandola con la documentazione richiesta.
Dopo il rilascio della prima licenza, seguirà l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di merci in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale.
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