La patente internazionale è un documento che permette di condurre per un tempo limitato veicoli in quei paesi extra ue che hanno sottoscritto delle apposite convenzioni. Esistono infatti due modelli di patenti internazionali:
- Per la guida dei veicoli negli Stati esteri che hanno sottoscritto la Convenzione di Vienna dell’8.11.1968
- Per la guida dei veicoli negli stati che hanno sottoscritto la convenzione di Ginevra del 19.9.1949
Più precisamente
- Patente internazionale di guida, valida tre anni, per gli Stati aderenti alla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale di Vienna dell’8.11.1968
- Permesso internazionale di guida, valido un anno, per gli Stati aderenti solo alla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale di Ginevra del 19.9.1949
La patente internazionale o il permesso internazionale rilasciati in Italia:
- abilitano a guidare veicoli nel territorio degli altri Stati contraenti i citati Accordi
- non sono titoli validi per la guida nel territorio nazionale
- vengono rilasciati previa esibizione della patente di guida per un periodo non superiore alla sua validità
- perdono efficacia se la patente nazionale perde, per qualsiasi titolo, la sua validità
La patente o il permesso internazionale non sono un’autonoma autorizzazione di guida ma si sostanziano in un documento complementare a questa, redatto in più lingue, le più diffuse, e per tale motivo agevolano i controlli da parte degli organi preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme della circolazione stradale.
Stati extra UE le cui patenti sono attualmente convertibili:
Albania - accordo bilaterale (valido fino al 12.7.2026);
Algeria - accordo bilaterale;
Argentina - accordo bilaterale;
Corea del Sud - accordo bilaterale;
Filippine - accordo bilaterale;
Giappone - accordo bilaterale;
Libano - accordo bilaterale;
Macedonia - accordo bilaterale;
Marocco - accordo bilaterale;
Moldova - accordo bilaterale;
Principato di Monaco - condizioni di reciprocità dal MIT;
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - accordo bilaterale (valido fino al 30.3.2028) (1);
San Marino - accordo bilaterale;
Svizzera - accordo bilaterale (valido fino al 12.6.2026);
Taiwan - accordo bilaterale;
Tunisia - accordo bilaterale;
Turchia - accordo bilaterale (valido fino al 18.7.2028). Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 luglio 2023 n. U.0020483;
Ucraina - accordo bilaterale (valido fino al 24.1.2027).
(1) A queste si aggiungano anche quelle rilasciate da:
Baliato di Jersej;
Baliato di Guensey;
Gibilterra;
Isola di Man.
Stati extra UE: patenti convertibili solo per determinate categorie di cittadini
Stati extra UE per i quali la conversione della patente di guida è limitata al personale diplomatico e loro familiari in servizio sul territorio italiano:
Canada;
Cile;
Stati Uniti;
Zambia.
Stati extra UE con i quali la conversione delle patenti è attualmente sospesa
Stati extra UE con i quali la conversione delle patenti rilasciate dai seguenti Stati, inizialmente esistente, è stata poi sospesa per scadenza degli accordi di reciprocità (o la sopraggiunta inesistenza delle condizioni di reciprocità). Tra parentesi la data dalla quale è resa nota la sospensione della conversione attraverso l'emanazione di circolari:
Antille olandesi (sospesa il 26.01.2001);
Arabia Saudita (sospesa il 01.06.2001);
Bangladesh (sospesa il 16.09.1997);
Birmania (sospesa il 20.07.1995);
Brasile (sospesa il 13.01.2023);
Bosnia-Erzegovina (sospesa il 24.07.1996);
Camerun (sospesa il 07.05.1997);
Cina (sospesa il 08.03.1996);
Colombia (sospesa il 04.11.1997);
Costa Rica (sospesa il 12.05.1999);
Cuba (sospesa il 12.05.1999);
Ecuador (sospesa il 12.03.2017)
Egitto (sospesa il 12.02.1998);
El Salvador (sospesa il 04.08.2021)
Emirati arabi uniti (sospesa il 01.06.2021);
Etiopia (sospesa il 11.12.1996);
Gabon (sospesa il 07.05.1997);
Ghana (sospesa il 07.02.1997);
Haiti (sospesa il 12.05.1999);
Honduras (sospesa il 12.05.1999);
India (sospesa il 11.12.1996);
Iran (sospesa il 01.06.2001);
Israele (sospesa il 10.11.2018);
Jugoslavia (ex) (sospesa il 24.07.1996);
Isole Mauritius (sospesa il 01.06.2001);
Libia (sospesa il 01.06.2001);
Macao (sospesa il 31.10.2006);
Madagascar (sospesa il 07.05.1997);
Malaysia (sospesa il 01.06.2001);
Nicaragua (sospesa il 12.05.1999);
Nigeria (sospesa il 31.05.1995);
Oman (sospesa il 01.06.2001);
Pakistan (sospesa il 19.06.1996);
Panama (sospesa il 12.05.1999);
Paraguay (sospesa il 08.05.1996);
Perù (sospesa il 16.09.1997);
Serbia (sospesa il 24.07.1996)
Sierra Leone (sospesa il 11.12.1996);
Singapore (sospesa il 18.12.1998);
Siria (sospesa il 01.06.2001);
Sri Lanka (sospesa il 04.03.2022);
Sud Africa (sospesa il 16.09.1997);
Sudan (sospesa il 01.06.2001);
Tanzania (sospesa il 10.08.1995);
Thailandia (sospesa il 28.09.1999);
Uruguay (sospesa il 17.05.2020);
Vietnam (sospesa il 01.06.2001);
Zaire (sospesa il 07.05.1997).
Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE)
Per i seguenti Paesi, appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), si applicano le condizioni previste per gli Stati dell'UE:
Islanda;
Liechtenstein;
Norvegia.
Documento inserito il 27/02/2023